Modifiche della norma ISO/IEC 80079-49:2024 rispetto alla norma ISO 16852:2016 (ritirata)
Ambito di applicazione della nuova norma
L'ambito di applicazione non è cambiato e rimane valido per i dispositivi di arresto fiamma che impediscono la trasmissione di fiamme in miscele esplosive gas-aria o vapore-aria, escludendo alcuni casi (ad esempio, miscele autodecomponibili, solfuro di carbonio, miscele diverse da gas/aria o vapore/aria) come nella norma precedente.
Modifiche tecniche significative
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Adeguamento dei requisiti pertinenti dell'IEC TC 31 sugli standard: la nuova norma incorpora i requisiti editoriali/strutturali pertinenti del Comitato Tecnico IEC 31 ("IEC TC 31") nella struttura e nei riferimenti della norma.
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Limite superiore di temperatura aumentato: il limite superiore dell'intervallo di temperatura è stato aumentato da +150 °C (nella norma ISO 16852:2016) a +200 °C, a condizione che la temperatura ambiente Tâ non sia superiore all'80% della temperatura di autoaccensione della miscela gas-aria. Infatti, la nuova norma copre pressioni da 80 kPa a 160 kPa e temperature da -20 °C a +200 °C, il che riflette il limite superiore esteso sopra menzionato.
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Modifica terminologica: "gruppo di esplosione" → "gruppo di apparecchiature": il termine "gruppo di esplosione" nella norma precedente è stato sostituito da "gruppo di apparecchiature" nella norma ISO/IEC 80079-49:2024, in linea con i requisiti editoriali dell'IEC/TC 31.
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Poiché la nuova norma è una norma internazionale elaborata congiuntamente da ISO/IEC nell'ambito della serie "Atmosfere esplosive" e ai fini dell'adattamento dei requisiti dell'IEC TC 31, è stato posto l'accento sull'allineamento con la norma IEC e sull'armonizzazione.
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Chiarimento delle condizioni per condizioni operative atmosferiche non standard: la nuova norma chiarisce le condizioni e i requisiti per i dispositivi di arresto fiamma le cui condizioni operative previste sono al di fuori delle condizioni atmosferiche definite nelle Clausole 7.3.4 e 7.3.5.
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Chiarimento dei requisiti relativi alle "informazioni per l'uso" (Clausola 12 f) relativi alla durata di combustione: la sezione sulle informazioni/istruzioni per l'utente (Clausola 12(f)) contiene ora requisiti più chiari relativi alla durata di combustione dei dispositivi di arresto fiamma.
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Aggiunta dell'autorizzazione a sostituire l'ispezione visiva con una prova di flusso: nei requisiti di costruzione (clausole 7.1 e 14.1) la norma ora consente di sostituire l'ispezione visiva con l'esecuzione di una prova di flusso.
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Aggiunta dell'Allegato D, che include un diagramma di flusso per la valutazione dei risultati delle prove: è stato aggiunto un nuovo Allegato D che fornisce un diagramma di flusso per la valutazione dei risultati delle prove.
Implicazioni delle modifiche
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I produttori/utilizzatori di dispositivi di arresto fiamma dovranno verificare se
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le loro apparecchiature sono ora coperte fino a +200 °C; e
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se la condizione "Tâ ≤ 80% temperatura di autoaccensione" è soddisfatta.
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Al fine di riflettere il requisito di tempo di combustione chiarito, potrebbe essere necessario rivedere la documentazione, le istruzioni o le informazioni per l'uso delle apparecchiature.
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Potrebbero essere necessari aggiornamenti nella marcatura, nell'etichettatura e nella documentazione delle apparecchiature in relazione al passaggio da "gruppo di esplosione" a "gruppo di apparecchiature".
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La possibilità di sostituire un'ispezione visiva con una prova di flusso offre flessibilità per le pratiche di valutazione della conformità e/o di manutenzione.
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L'inclusione di un diagramma di flusso nell'Allegato D aiuta i produttori, i laboratori e gli ispettori a valutare i risultati delle prove in modo coerente.
Descrizione dettagliata delle modifiche
Clausola 1 — Ambito di applicazione
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2024: L'ambito di applicazione mantiene lo stesso argomento (parafiamma), ma aggiorna l'intervallo di temperatura applicabile da -20 °C a +200 °C e ne specifica l'applicabilità per pressioni da 80 kPa a 160 kPa; include note che rimandano all'Allegato E per le condizioni operative che rientrano nell'ambito di applicazione ma non rientrano nelle condizioni "atmosferiche".
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Modifica rispetto al 2016: il 2016 specificava un intervallo da -20 °C a +150 °C. Il 2024 aumenta il limite superiore a 200 °C e aggiunge la condizione di autoaccensione Tâ ≤ 80% (in altre parti del testo).
Clausola 2 — Riferimenti normativi
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2024: Aggiornato per fare riferimento ai documenti IEC/ISO allineati alla struttura editoriale IEC/TC-31 (IEC 60079-0 ecc.). Alcuni documenti di riferimento sono stati aggiornati; è stato segnalato l'allineamento editoriale con la direttiva IEC.
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Modifica rispetto al 2016: Principalmente aggiornamenti editoriali ai riferimenti normativi e allineamento alle pratiche IEC/TC.
Clausola 3 — Termini e definizioni
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2024: I termini fanno riferimento alle definizioni della norma IEC 60079-0; viene utilizzato il termine "gruppo di apparecchiature" anziché "gruppo di esplosione"; le definizioni sono state ampliate/chiarite, ad esempio per "combustione stabilizzata", "combustione di breve durata".
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Modifica rispetto al 2016: Aggiornamento della terminologia (gruppo di esplosione → gruppo di apparecchiature) e alcuni chiarimenti/riscritture delle definizioni.
Clausola 4 — Classificazione / Clausola 5 — Requisiti generali
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2024: Tabelle di classificazione (gruppi di gas/gruppi di apparecchiature) mantenute, ma la suddivisione dei gruppi è stata ribadita (IIA → IIA1/IIA, IIB → IIB1/IIB2/IIB3/IIB). Tabelle di classificazione delle prove aggiornate per riflettere gli intervalli di prova del 2024.
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Modifica rispetto al 2016: Principalmente modifiche editoriali e riformulazioni per adottare lo stile IEC; tabelle aggiornate ove necessario (vedere Tabella 1/Tabella 2 nel 2024).
Clausola 6 — Costruzione di base, materiali e prove di produzione
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2024: I requisiti di costruzione rimangono invariati, ma la clausola 7.1 (costruzione di prototipi di scaricatori) e le clausole correlate ora consentono esplicitamente la sostituzione di un'ispezione visiva con una prova di flusso in determinati casi (questa autorizzazione è una nuova formulazione). Dettagli delle prove di produzione aggiornati per componenti saldati/fusi, le linee guida per la misurazione del flusso rimangono invariate.
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Modifica rispetto al 2016: Nuova possibilità di sostituire l'ispezione visiva con la prova di flusso; piccole modifiche editoriali e chiarimenti alle prove di produzione.
Clausola 7 — Requisiti specifici per i dispositivi di arresto fiamma statici (e sottoclausole 7.1–7.5)
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2024: Clausola 7 ampliata/rinumerata in alcuni punti; la sezione 7.3 "Prove di trasmissione della fiamma" contiene le matrici di prova e la prova di combustione di durata (7.3.5) con condizioni chiarite per il funzionamento in atmosfera rispetto a quelle non atmosferiche (vedere il riferimento incrociato dell'Allegato E). Aggiornate le tabelle con le miscele di gas e i parametri di prova.
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Modifica rispetto al 2016: Condizioni di prova per lo più mantenute, ma con chiarimenti sulle condizioni di prova per atmosfere non standard, tabelle dei parametri di prova aggiornate e aggiornamenti editoriali. Chiarimenti sui requisiti della prova di combustione di durata e della prova di combustione di breve durata.
Clausola 8 — Arrestatori di fiamma per detonazione di prodotti liquidi
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2024: Preservati i requisiti per le guarnizioni liquide, le valvole di fondo e le prove di trasmissione della fiamma; aggiornati alcuni dati relativi alle apparecchiature di prova e chiarimenti procedurali dettagliati.
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Modifica rispetto al 2016: Revisioni al metodo di prova di trasmissione della fiamma per gli arrestatori di detonazione per prodotti liquidi (chiarimenti editoriali/tecnici).
Clausola 9 — Arrestatori di fiamma dinamici (valvole di sfiato ad alta velocità)
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2024: la Clausola 9 è stata mantenuta con aggiornamenti alle sequenze di prova di trasmissione della fiamma, alle condizioni di combustione di resistenza e alle prove di breve durata; ulteriori chiarimenti procedurali (ad esempio, per le prove di apertura/chiusura, le prove di deflagrazione).
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Modifica rispetto al 2016: la Clausola è stata riformulata e chiarita rispetto al 2016 (il 2016 aveva già rivisto la Clausola 9 rispetto all'edizione del 2008; il 2024 continua a perfezionare le procedure di prova).
Clausola 10 — Arrestatori di fiamma idraulici
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2024: Apparecchiatura e procedure di prova aggiornate (vedere i riferimenti alle figure e l'Allegato E per le condizioni speciali).
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Modifica rispetto al 2016: Chiarimenti e figure/procedure aggiornate; limiti d'uso formattati/aggiornati.
Clausola 11 — Prova dei dispositivi di arresto fiamma installati su/all'interno di apparecchiature di trasporto gas
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2024: Mantenuto e ampliato; le Tabelle 8/9 del 2024 forniscono numeri dettagliati di singole prove e parametri per diverse pressioni di ingresso (≤ 600 hPa e > 600 hPa).
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Modifica rispetto al 2016: 2016 ha aggiunto la Clausola 11; il 2024 perfeziona le matrici di prova e fornisce ulteriori linee guida tabulate.
Clausola 12 — Informazioni per l'uso (istruzioni, grado di combustione, marcatura)
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2024: Chiarimenti sui requisiti relativi alle informazioni da fornire con il parafiamma (la Clausola 12(f) chiarisce esplicitamente le informazioni sul tempo di combustione e gli esempi di marcatura — vedere figure e riferimenti alle targhette di marcatura campione).
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Modifica rispetto al 2016: istruzioni e marcatura già riviste nel 2016; il 2024 chiarisce ulteriormente i requisiti sul tempo di combustione e il formato di dichiarazione raccomandato.
Clausola 13 — Prove (generali) / Clausola 14 — Prove di produzione e conformità
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2024: Le prove di produzione mantengono le prove precedenti; la clausola 14.1 ora include l'autorizzazione a sostituire un'ispezione visiva con una prova di flusso, ove appropriato, cosa che è esplicitamente menzionata nell'edizione 2024.
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Modifica rispetto al 2016: L'autorizzazione a sostituire l'ispezione visiva con una prova di flusso è la nuova importante novità.
Allegato A / B / C / (D, E e F) — Allegati informativi
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2024:
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Nuovo Allegato D: Diagrammi di flusso per il processo di valutazione/decisione dei risultati dei test (flussi decisionali per gli arrestatori di detonazione stabili e instabili).
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Allegato E: Linee guida per condizioni operative al di fuori delle ipotesi atmosferiche (riferimenti incrociati dalle Clausole 1 e 7).
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Allegato F (o un allegato simile nel PDF pubblicato): tabella delle modifiche significative rispetto alla norma EN ISO 16852:2016 (questo allegato aiuta gli utenti a visualizzare le differenze).
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Modifica rispetto al 2016: Aggiunta dell'Allegato D (diagrammi di flusso) e linee guida più chiare per l'Allegato E per atmosfere non standard; l'Allegato F riassume le modifiche.